Antifrode r.c. auto: quando manca la prova che l’incidente sia realmente avvenuto perchè i danni sono incompatibili

Antifrode r.c. auto: quando manca la prova che l’incidente sia realmente avvenuto perchè i danni sono incompatibili
21 Ottobre 2019: Antifrode r.c. auto: quando manca la prova che l’incidente sia realmente avvenuto perchè i danni sono incompatibili 21 Ottobre 2019

Le cause del nostro studio


Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1830/2019, si è dovuto pronunciare su una domanda di risarcimento danni proposta da un cittadino extracomunitario che asseriva di esser stato investito da un suo connazionale che, alla guida di un’auto, mentre conduceva la propria bicicletta.

L’impresa di assicurazioni che assicurava l’autoveicolo si era costituita resistendo alla domanda e contestando, in via principale, che l’incidente fosse mai avvenuto. Oltre a ciò, aveva allegato e documentato svariati elementi indiziari in senso contrario, fra cui il fatto che l’”investitore” fosse stato rinviato a giudizio per associazione per delinquere finalizzata alla frode assicurativa (risultando coinvolto in una quantità di altri incidenti) e l’incompatibilità dei danni riportati dai due veicoli con la dinamica dell’incidente riferita in citazione.

Il Tribunale in primo luogo ha evidenziato che, nonostante il disposto dell’art. 2054 c.c., quella del conducente di un veicolo integra “un’ipotesi speciale di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.” con la conseguenza che, in caso di contestazione dell’evento stesso da parte dell’assicuratore convenuto, “spetterà comunque al danneggiato che agisca per ottenere il risarcimento fornire la prova del fatto storico dal quale il pregiudizio sia originato, del danno subito, nonché della riconducibilità causale di quest’ultimo al fatto storico stesso”.

Era, dunque, onere dell’attore provare l’effettivo accadimento dell’incidente da cui sosteneva fosse derivato il danno per il quale chiedeva d’esser risarcito.

A tal fine non erano sufficienti le dichiarazioni rilasciategli del supposto “investitore”, anch’egli convenuto in giudizio, poiché a queste, se profferite da un litisconsorte necessario, com’era nel caso specifico, non poteva attribuirsi valore di confessione stragiudiziale, essendo solo liberamente valutabili dal giudice, ex art. 2735 c.c..

E, pertanto, il Tribunale osservava che “pur in presenza d[ell’anzidetta] assunzione di responsabilità… le incongruenze richiamate dalla compagnia assicurativa in comparsa di costituzione e risposta, la non perfetta coincidenza tra la dinamica descritta… nel C.I.D. e quella riportata dai conducenti nelle rispettive autodichiarazioni, l’assenza di testimoni oculari del fatto ed il mancato rilievo del sinistro stradale da parte dell’autorità di polizia” avevano condotto il Giudice Istruttore “a disporre una ctu atta a verificare la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica dei fatti descritta dai conducenti coinvolti”.

Questa si era, però, risolta in senso sfavorevole all’attore, escludendo “la presenza sui veicoli di danni riconducibili chiaramente ad una reciproca collisione” e la compatibilità dei pochi segni presenti in detti veicoli con le diverse versioni dell’urto che i due protagonisti avevano reso nelle loro dichiarazioni.

Ed, ai fini del riesame critico del materiale probatorio acquisito, il Tribunale non ha mancato di far notare pure il fatto che il sunnominato “investitore” fosse stato “rinviato a giudizio… per aver dato vita unitamente a terze persone ad un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed alla frode assicurativa, mediante la provocazione intenzionale di oltre 500 incidenti stradali con danni a persone” per la quale lo stesso attore risultava esser stato “segnalato all’autorità giudiziaria” per uno dei sinistri fraudolenti, circostanza che questi non aveva “specificamente contestata”.

Di qui la conclusione per cui, “in assenza di riscontri oggettivi circa il reale accadimento del sinistro in questione, la domanda risarcitoria di parte attrice va rigettata nei confronti della compagnia assicuratrice, non essendo stato provato - secondo il criterio del più probabile che non - lo specifico fatto illecito che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe provocato il danno del quale si chiede in questa sede il risarcimento”.

La causa è stata, invece, rimessa in istruttoria, per proseguire nei confronti dell’altro convenuto, il supposto “investitore”, che il Tribunale ha ritenuto fosse rimasto vincolato all’”l’autodichiarazione sottoscritta” che aveva rilasciato all’attore, alla quale ha attribuito “valore di confessione stragiudiziale”.

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